CONTRATTI PER LOCAZIONE ABITATIVA
Quando vi trovate a prendere casa in affitto, dovrete firmare un contratto contenente determinare regole, come la durata del contratto, il canone corrisposto, ecc.
Ma che tipologie di contratti ci offre la legge?
Sono 3, Contratto a canone libero, Contratto a canone concordato e Contratto ad uso transitorio.
Nel dettaglio vi spiego quali sono le differenze.
A CANONE LIBERO: locatore e conduttore stabiliscono l’importo del canone mensile; la durata dell’accordo non può essere inferiore a 4 anni, con rinnovo automatico di pari durata. Alla prima scadenza, il locatore può disdire il contratto, comunicando l’intenzione al conduttore con anticipo di almeno 6 mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La legge 431/98 prevede che la decisione del locatore debba essere motivata: intenzione di abitare o vendere l’immobile o la ricostruzione dell’edificio. Al termine degli 8 anni, le parti possono accordarsi per il rinnovo, discutendo nuovamente i termini dell’accordo, o rinunciarvi, inviando almeno sei mesi prima della scadenza una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 60 giorni, la parte interpellata è tenuta a rispondere con raccomandata. Senza comunicazione il contratto si ritiene scaduto.
A CANONE CONCORDATO: ha una durata di 3 anni, con rinnovo automatico di 2. Il canone è calmierato: calcolato sulla base di accordi sottoscritti da associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini. Fra i vantaggi, benefici fiscali per il proprietario e per l’inquilino. Il primo può usufruire della riduzione della base imponibile Irpef, di uno sconto sull’imposta di registro e, se sceglie la cedolare secca, di una riduzione dell’aliquota dal 21 al 10%. Inoltre, è prevista una riduzione di imu e tasi. L’inquilino, a patto che utilizzi l’immobile come abitazione principale, può beneficiare di una detrazione d’imposta che varia a seconda del reddito.
A USO TRANSITORIO: è di durata non superiore a 18 mesi, non rinnovabili, e solo per locatore o conduttore con “esigenza transitoria” tra quelle indicate nell’accordo definito in sede locale; per i contratti di durata superiore a 30 giorni va comprovata con apposita documentazione da allegare al contratto. Per il locatore può essere: il trasferimento temporaneo della sede di lavoro, il rientro dall’estero. Per l’inquilino: il trasferimento momentaneo della sede di lavoro, un contratto di lavoro a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza, ecc. l’importo del canone è concordato (se la durata è superiore ad un mese), ma solo nei comuni con più di 10.000 abitanti nel caso in cui vengano meno le ragioni della transitorietà, il contratto si trasforma automaticamente in un accordo libero con durata di 4+4 anni. Non è contemplata la risoluzione anticipata da parte del locatore, mentre il conduttore può recedere solo per “gravi motivi”.
La tipologia di contratto utilizzato più di frequente è quello a canone libero con la durata di 4 anni rinnovabili.
Chiara Sessa